A volte basta una manciata di contributi per raggiungere prima del
previsto il traguardo della pensione.
ne sanno qualche cosa le tante
donne che negli ulitmi anni hanno potuto recuperare periodi di
maternità che si collocano fuori del rapporto di lavoro.
E questo
grazie alle nuove regole dettate dal testo unico sulla maternità (
decreto legislativo 151/2001) che riconosce a chi lavora a periodi
alterni gli stessi diritti di chi ha avuto figli mentre era in attivit
à.
Senza contare poi che per via delle stesse norme possono essere
fatti valere ai fini della pensione anche i periodi durante i quali sia
la madre che il padre avrebbero potuto usufuire del congedo parentale
se fossero stati in attività.
La differenza tra i due benefici sta
nel fatto che i contributi per la maternità vera e propria vengono
riconosciuti gratuitamente mentre quelli riferibili al congedo
parentale hanno un costo, rappresentato dal cosidetto riscatto.
COPERTURA GRATUITA
Per il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro che va dal 2 mesi prima a 3 mesi dopo il parto,
la madre puo rivendicare la copertura pensionistica gratuita se al
momento della domanda ha versato almeno 5 anni di contributi di lavoro
dipendente di qualsiasi tipo.
Non fanno quindi anzianità i
versamenti di lavoro autonomo, quelli volontari da riscatto o
figurativi spettanti ad altro titolo ( es, malattia, disoccupazione
ecc).
Nè, ha precisato l’INPS recentemente, si possono utilizzare i
periodi di lavoro svolti fuori dall’Italia, fermo restando che
l’accredito gratuito spetta anche per i figli nati all’estero.
Da
notare inoltre che per i tre mesi successivi al parto, il beneficio può
essere riconosciuto anche al padre lavoratore se all’epoca il figlio
gli era stato affidato in via esclusiva o se la madre era deceduta o
gravemente ammalata.
COPERTURA A PAGAMENTO
Le attuali
regole permettono, a chi all’epoca non lavorava, di riscattare a
pagamento i periodi di assenza facoltativa, di cui potevano usufruire i
dipendenti in attività.
Il beneficio può essere più o meno ampio a
seconda del momento in cui si colloca l’evento (nascita, adozione ecc
).
Prima del 1978
Può usufruirne solo la madre per un periodo
massimo di 6 mesi ( dopo il riposo obbligatorio post partum) per ogni
figlio.
Da Gennaio 78 a Marzo 2000.
Per un periodo massimo di 6
mesi può chiedere il riscatto anche il padre in alternativa alla madre
.
Da Aprile 2000 in poi
Le assenze facoltative dal lavoro epr
assistere i filgi si chiamano congedi parentali.
Sono diventati più
lunghi e flessibili, in quanto si possono prendere entro gli 8 anni di
vita del bambino.
I genitori possono assentarsi complessivamente per
10 mesi, che salgono a 11 se il padre sta a casa per più di 3 mesi.
Per i genitori single il congedo ha la durata massima di 10 mesi.
Anche per le ex assenze facoltative e i congedi parentali il
beneficio viene accordato se al momento della domanda la madre o il
padre lavoratore hanno maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva
derivante da attività di lavoro dipendente.
EFFETTI SULLA
PENSIONE
Con la copertura gratuita e il riscatto si possono
recuperare pe rla pensione fino a 5 anni e i relativi periodi si vanno
a collocare al momento dell’evento, tenendo conto anche di come i
diversi benefici venivano attribuiti con le norme dell’epoca.
Una
volta riconosciuti i contributi figurativi e da riscatto, valgono sia
per raggiungere il diritto alla pensione, compresa quella di anzianit
à, che per il calcolo dell’importo.
Non solo. Entrambi i benefici
possono essere chiesti anche da coloro che sono già in pensione.